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Misure antiriciclaggio - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 PDF Stampa E-mail

 

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, il D. L. 31/05/2010 n. 78 ha modificato alcune disposizioni inerenti all’utilizzo di contante, di titoli e libretti al portatore e di assegni previste dal D. Lgs 231/2007, di seguito riportate.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Al riguardo, la Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari si dichiara disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra per i titoli di propria emissione, ovvero di terzi, rilasciando idonea documentazione.


ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 5.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane, a prescindere dall’importo degli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, potrà richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari e di moduli di assegni bancari in forma libera, da utilizzarsi, in detta forma, esclusivamente per importi inferiori a euro 5.000,00 (vale a dire fino ad Euro 4.999,99) eccettuata l’ipotesi in cui beneficiaria sia una banca o  Poste Italiane. In tal caso, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto.


LIBRETTI AL PORTATORE

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a euro 5.000.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro 5.000, esistenti alla data di entrata in vigore della normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.

Si invita, pertanto, la clientela a prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Palo del Colle 01.06.2010