| Garanzie ai depositanti |
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Fondo Garanzia Depositanti.
Interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, in caso di liquidazione coatta amministrativa delle banche consorziate autorizzate in Italia, e, per le succursali di Banche di Credito Cooperativo comunitarie consorziate operanti in Italia, nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza e, solo per le Banche di Credito Cooperativo, in caso di amministrazione straordinaria delle banche consorziate italiane. Le Federazioni locali costituiscono l’articolazione territoriale del Fondo, che svolge anche funzioni di supporto alle aziende per la prevenzione delle situazioni di crisi. Una caratteristica peculiare del Fondo, infatti, che ne fa un organismo differente rispetto al restante sistema bancario, è proprio la possibilità non solo di operare revisioni straordinarie presso le BCC consorziate, ma anche di intervenire facoltativamente ponendo in essere operazioni volte a far superare situazioni di difficoltà temporanee alle consorziate medesime. Per ulteriori informazioni: www.fgd.bcc.it Fondo Garanzia Obbligazionisti.
A partire dalla adesione di ciascuna BCC al Fondo, nei Regolamenti dei prestiti obbligazionari "garantiti" è difatti inserita una clausola contenente, a favore degli obbligazionisti, il diritto al pagamento, da parte del Consorzio ed in caso di insolvenza dell’emittente, dell’ammontare sottoscritto entro il limite massimo previsto di 103.291,38 euro. L'iniziativa della costituzione del Fondo rafforza le caratteristiche di solidità e di affidabilità del Credito Cooperativo e concretizza quella solidarietà di sistema che da sempre guida l’azione del Credito Cooperativo italiano, a tutela degli interessi della clientela e dello sviluppo della cooperazione mutualistica di credito nel nostro Paese. Per ulteriori informazioni: www.fgo.bcc.it |
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L’acquisto di “obbligazioni garantite” (che sono contrassegnate da un apposito marchio e dalla codifica ISIN) consente ai risparmiatori clienti delle BCC-CR di ottenere (entro un limite predefinito) garanzia del loro rimborso in caso di insolvenza della banca emittente.
