| Lo statuto sociale |
|
|
|
|
 Indice:
Testo approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 11 Novembre 2011 Costituzione - Denominazione e scopo mutualistico principi ispiratori - Sede - Competenza territoriale - DurataArt. 1 SociArt. 6 Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio. Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci:
a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio di Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Società , omettendo di operare in modo significativo con essa. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società .
Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei Probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale. Art. 15 Liquidazione della quota del socio Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve. Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.
Oggetto sociale - OperativitÃArt. 16Oggetto sociale La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.
La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative. La Società , con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza. Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.
La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata. Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale. Art. 18 Operatività fuori della zona di competenza territoriale Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.
Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Patrimonio - Capitale sociale - AzioniArt. 19Patrimonio Il patrimonio della Società è costituito: a) dal capitale sociale; b) dalla riserva legale; c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni; d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti. Art. 20 Capitale sociale Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,82 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
Art. 21 Azioni e trasferimenti delle medesime. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.
In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse. La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall’iscrizione nel libro dei soci. Art. 22 Sovrapprezzo L’assemblea può determinare annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
Il sovrapprezzo è imputato all’apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni. Organi socialiArt. 23Organi sociali Gli organi della Società , ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:
a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo, se nominato; d) il Collegio Sindacale; e) il Collegio dei Probiviri. Assemblea dei SociArt. 24Convocazione dell'assemblea L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può disporre l’invio ai soci dell’avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal Collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi. Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società , mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.
Art. 26 Presidenza dell'assemblea L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.
Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio. Art. 27 Costituzione dell'assemblea L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.
Art. 28 Maggioranze assembleari L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.
La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età . Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. Art. 29 Proroga dell'assemblea Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione. Art. 30 Assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5 per cento.
I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di posizioni di rischio assunte nei confronti delle banche della categoria. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la Società aderisce.
Art. 31 Verbale delle deliberazioni assembleari Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea. Consiglio di amministrazioneArt. 32Composizione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente, dal vice Presidente e da tre consiglieri tutti eletti dall'assemblea fra i soci.
Non possono essere nominati, e se eletti decadono: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità , onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società fino al secondo grado incluso; d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società . Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società , in consorzi o in cooperative di garanzia;
f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società ;
g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società , qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori. Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società .
Art. 33 Durata in carica degli amministratori. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità , volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società .
Art. 34 Sostituzione di amministratori Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione sempre tra i soci.
Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall’assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito. Art. 35 Poteri del Consiglio di Amministrazione Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società , tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro ed analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.
In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al Direttore, al vice Direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settoristi, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il Presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del Direttore. Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
Il Consiglio di Amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione. Art. 36 Convocazione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.
La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del Collegio Sindacale perché vi possano intervenire. Art. 37 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.
Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, e/o un rappresentante di Federcasse. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.
Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente. Art. 38 Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.
Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte. Art. 39 Compenso degli amministratori Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nei limiti delle politiche di remunerazione di cui al precedente art. 30. Art. 40 Presidente del Consiglio di Amministrazione Il presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società , con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.
Al presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.
Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il Presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo. Comitato esecutivoArt. 41Composizione e funzionamento del comitato esecutivo Il comitato esecutivo è composto da tre componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.
Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.
Il Direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.
Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono validi con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.
Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.
Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci. Fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, il comitato esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche. Collegio sindacaleArt. 42Composizione del Collegio Sindacale L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.
Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società , gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità , onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società , salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia;
f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società , qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
I sindaci, relativamente alle altre società del gruppo bancario cui la Banca appartiene, nonchè presso società nelle quali la Banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza, non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo.
Se viene a mancare il presidente del Collegio Sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.
Art. 43 Compiti e poteri del Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.
Il collegio adempie agli obblighi di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 385/93. Il collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.
Il collegio esercita il controllo contabile.
I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il Collegio Sindacale può avvalersi della collaborazione della Federazione Locale e/o Nazionale. Assunzione di obbligazioni nei confronti della societÃArt. 44Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società , se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, sesto comma, e nell'articolo 42, settimo comma.
Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.
Collegio dei ProbiviriArt. 45Composizione e funzionamento del collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Società .
Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell’art. 28, secondo comma. I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Sono devolute al Collegio dei Probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione. DirettoreArt. 46Compiti e attribuzioni del direttore Il Direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società .
Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società , da rapporti di coniugio, parentela o affinità , entro il secondo grado.
Il Direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.
Il Direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.
Il Direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l’efficacia del sistema dei controlli interni.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal vice Direttore. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione. Rappresentanza e firma socialeArt. 47Rappresentanza e firma sociale La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti. Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Bilancio - Utili - RiserveArt. 48Esercizio sociale L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge. Art. 49 Utili d'esercizio. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; gli utili eventualmente residui potranno essere: c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge; d) assegnati ad altre riserve o fondi ; e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 50. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità . Art. 50 Ristorni L’assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l’equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.
Esso è corrisposto a valere sull’utile d’esercizio e in conformità a quanto previsto dall’art. 49, dalle disposizioni di Vigilanza e dall’apposito regolamento approvato dall’assemblea. Scioglimento della societÃArt. 51Scioglimento e liquidazione della Società In caso di scioglimento della Società , l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Disposizioni transitorieArt. 52Composizione del Consiglio di Amministrazione In deroga a quanto previsto dall’art.32 primo comma, dall'art.35 secondo comma e dall'art.42 primo e secondo comma del presente statuto, al fine di soddisfare le condizioni alle quali il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ha subordinato l'intervento di sostegno ai sensi degli artt.34 e 35 del proprio statuto, per il decennio 2004-2013:
Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo esprime gradimento e designazioni tramite l'Associazione Interregionale delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, che del Fondo stesso costituisce articolazione territoriale.Â
Â
Art. 53
Ulteriori disposizioni transitorie.
I divieti e i limiti introdotti agli articoli 32, 33, 35 e 42 si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato di amministratori e sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.
La disposizione della lettera f) di cui al secondo comma dell'art. 32 si applica a partire dalla scadenza delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al momento dell'adozione della medesima previsione. Qualora, al momento dell'adozione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 30, sussistano posizioni di rischio che superino i limiti nello stesso sanciti, tali posizioni devono essere ricondotte nei limiti previsti nel termine di due anni.
|
Cerca nel sito

Entra nel Portale Soci
Consulta le offerte dedicate ai soci, direttamente dagli altri soci della Banca.




