A seguito del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, se sei titolare di un mutuo per l'acquisto prima casa e adibita ad abitazione principale puoi, grazie al Fondo di solidarietà istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (con la Legge n. 244 del 24/12/2007), beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 18 MESI, frazionabile al massimo in due periodi.

Il beneficio è fruibile come segue:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

Indicazioni sulla sospensione

Modalità di intervento della sospensione

La sospensione sarà riferita all’intera rata (quota capitale e interessi) e non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e non prevede alcuna garanzia aggiuntiva.

Sulle rate oggetto di sospensione matureranno comunque gli interessi al tasso contrattuale del mutuo. Questi ultimi saranno rimborsati nella misura del 50% da parte del Fondo.

Le rate oggetto di sospensione saranno accodate all’originario piano di ammortamento mentre la quota di interessi maturata nel periodo di sospensione e non coperti da Fondo sarà spalmata sulle rate residue del piano di ammortamento.

Durante il periodo di sospensione, è possibile decidere di riprendere i pagamenti in qualsiasi momento e richiedere di conseguenza il riavvio dell’ammortamento, rinunciando al beneficio del contributo sulle rate che scadranno dopo il riavvio dell’ammortamento.

Decorrenza e termini di validità della sospensione

Le richieste di sospensione potranno essere effettuate, entro il termine del periodo di emergenza, a partire dalla prima rata utile a seguito della richiesta, solo dopo approvazione da parte del Fondo.

Potranno essere ricomprese nella sospensione anche le rate impagate entro il limite dei 90 giorni consecutivi.

Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

Requisiti per l’accessibilità alla sospensione

  • essere intestatario di mutuo ipotecario di importo non superiore a 400.000 euro, finalizzato all’acquisto di immobile sito sul territorio nazionale, adibito ad abitazione principale.
  • l'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969;
  • in caso di cointestazione del mutuo le condizioni sopra descritte dovranno essere riscontrabili in almeno uno dei mutuatari; in tali casi il mutuatario in difficoltà sottoscrive il modello di domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all'emergenza COVID-19;
  • in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui sopra.

Inoltre, il soggetto richiedente deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • perdita del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda. Sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  • al manifestarsi di condizioni di non autosufficienza grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo;
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (riduzione pari al 20% dell’orario complessivo) con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro;
  • riduzione media del fatturato per lavoratori autonomi e liberi professionisti rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo di tempo trascorso tra la data della domanda e la predetta data (superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019), in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente legata all'emergenza COVID-19.

Cause di non ammissibilità alla sospensione

  • mutuo con un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni dal momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • mutui che già fruiscano di agevolazioni pubbliche;
  • mutui assistiti da assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti per la sospensione purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione della stessa.

Documentazione necessaria a corredo della domanda di sospensione

La domanda di sospensione deve essere resa alla Banca presso la quale è intrattenuto il mutuo, accompagnata dai documenti di seguito elencati: 

in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (in stato di disoccupazione):

  • in caso di rapporto a tempo indeterminato: lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
  • in caso di rapporto a tempo determinato: copia del contratto nonché eventuali comunicazioni che possono attestare l'interruzione del rapporto.

in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del p.c., con attualità dello stato di disoccupazione: copia del contratto e delle eventuali comunicazioni che possono dimostrare l'interruzione del rapporto.

in caso di dimissioni per giusta causa:

  • sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, giustificativo della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento dal datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
  • lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

in caso di decesso del mutuatario e riduzione del fatturato dei lavoratori autonomi e liberi professionisti è sufficiente il solo modulo di domanda;

La documentazione, firmata e scansionata, dovrà essere inviata alla Banca insieme a:

  • Copia documento d’identità
  • Copia Codice Fiscale
  • Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero

Modalità di presentazione ed ulteriori informazioni utili

La domanda potrà essere inviata alla Banca a mezzo di posta elettronica certificata o semplice, ovvero tramite canale web (utilizzando questo link), al quale si potrà accedere utilizzando le credenziali assegnate in fase di registrazione.  Qualora si abbia la necessità di allegare più di 3 documenti si consiglia di comprimerli in un unico file formato "zip".

L’originale della documentazione prodotta dovrà essere consegnata in unico plico alla prima occasione di incontro presso le Filiali di competenza.

La domanda presentata, una volta verificata dalla Banca per la sussistenza dei requisiti richiesti, viene trasmessa telematicamente alla Consap;

Consap, entro 15 giorni successivi alla ricezione, processerà la richiesta esprimendo l'autorizzazione o il diniego (giustificato) alla sospensione;

La Banca provvederà quindi agli adempimenti di delibera ed esecutivi per la sospensione dandone comunicazione al richiedente dell’esito istruttorio.

Per maggiori approfondimenti consigliamo di consultare il sito Consap.