L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, al quale possono essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di competenza dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00.

L'accesso all'ACF è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione.

Il ricorso può essere proposto esclusivamente dall'investitore al dettaglio quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

  • non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca e lo stesso non sia stato accolto, in tutto o in parte, dalla Banca oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;
  • non sia decorso più di un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF (9.1.2017), entro un anno da tale data.

Le modalità di predisposizione ed invio del ricorso da parte dell'investitore sono rese note sul sito web dell'ACF (www.acf.consob.it)

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