Mercoledì, 07 Dicembre 2011

Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del D. Lgs 231/2007.

Nello specifico, il limite di euro 2.500,00 di cui ai commi 1, 5, 8, 12, e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di euro 1.000,00.

Pertanto, a partire dal 06 Dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 1.000,00. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Al riguardo, la Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari si dichiara disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra per i titoli di propria emissione, ovvero di terzi, rilasciando idonea documentazione.

Assegni bancari, postali e circolati

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 1.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane, a prescindere dall’importo degli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, potrà richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari e di moduli di assegni bancari in forma libera, da utilizzarsi, in detta forma, esclusivamente per importi inferiori a euro 1.000,00 (vale a dire fino ad Euro 999,99) eccettuata l’ipotesi in cui beneficiaria sia una banca o  Poste Italiane. In tal caso, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto.

Libretti al portatore

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a euro 1.000,00.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro 1.000,00 esistenti alla data di entrata in vigore della normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 Dicembre 2011.

Si invita, pertanto, la clientela a prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, l’applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata.

Il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento.

Palo del Colle 06.12.2011