Procedura di ammissione a socio

Art. 8 Statuto Sociale

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi dello Statuto Sociale o richieste dalla Società in via generale.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all’interessato della delibera di ammissione e all’annotazione della stessa nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.